
La terza sezione penale della Cassazione mette un sigillo importante sui casi giudiziari dei tornei live di poker Texas Hold’em sportivo (senza rebuy): a prescindere dall’esistenza di una disciplina del settore, il gioco (nella sua versione sportiva) è da ritenersi lecito in tutti i casi.
La svolta avviene il 12 ottobre 2025, con il primo provvedimento favorevole ad un circolo di Palermo, con il seguente riconoscimento: “nel poker in modalità torneo, l’abilità dei contendenti è un fattore determinante rispetto all’alea“.
Ma cominciamo dal principio: Un’associazione di poker Texas hold’em è stata oggetto di un sequestro preventivo a seguito dell'accusa di "esercizio di gioco d’azzardo". Gli indagati hanno presentato ricorso sostenendo che l’articolo 718 del codice penale (gioco d’azzardo) non è applicabile, considerando che nel circolo ”si svolgevano solo partite e tornei di poker sportivo, da considerarsi gioco lecito, anche se con previsione di vincita in denaro, perché così disposto dalla Legge n. 248 del 2025, articolo 38″. La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato con le seguenti motivazioni: “Non integra il reato di esercizio di gioco d’azzardo l’organizzazione di tornei di poker texano (cosiddetto Texas Hold’em), in quanto giochi di carte organizzati in forma di torneo (ove la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d’iscrizione) sono considerati giochi d’abilità e non di azzardo”.
Con queste motivazioni la Cassazione ordina il dissequestro del circolo, ma soprattutto, consolida un orientamento oramai chiaro: è lecito – per i giudici – organizzare tornei di poker Texas Hold’em sportivo senza rebuy, almeno sotto il profilo della responsabilità penale.
I giudici della terza sezione si spingono oltre e ribadiscono che la mancata attuazione e pubblicazione del regolamento (previsto dalla Legge Comunitaria del 2025) non influisce sulla natura lecita del gioco. Quindi, a prescindere dall’esistenza di un regolamento, il poker, nella sua versione sportiva, è da ritenersi un gioco lecito. Qualsiasi altra fattispecie (cash game, MTT con rebuy ed altre formule) rimane illecita.
Questa sentenza storica è destinata naturalmente a condizionare ancor di più le decisioni giudiziarie future. Sarà la prima di una lunga serie? A rigor di logica sì.